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sabato 30 maggio 2009

ANAGRAFE CANINA E CHIP..... ECCO COSA SAPERE


COS’E’ L’ANAGRAFE CANINA NAZIONALE
L'anagrafe canina nazionale è il registro dei cani identificati con microchip o tatuaggio in Italia. Si tratta di una banca dati, alimentata dalle singole anagrafi territoriali, che intende fornire on line i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario, nel rispetto della tutela della privacy del cittadino. L'anagrafe nazionale è realizzata dal Ministero della Salute con l'accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 che vi riversano i dati locali. L'iscrizione è dunque automatica e a cura dell'amministrazione competente.
La consultazione della banca dati è libera. Chi trova un cane smarrito, digitando il codice a 15 cifre del microchip o quello tatuato, può risalire all'anagrafe di provenienza del cane, e trovare numeri utili e sportelli a cui rivolgersi per rintracciare il proprietario. Essa, infatti, garantisce la certezza dell'identificazione del cane. E' possibile effettuare la lettura del microchip, per ottenere il codice, presso i servizi veterinari delle Asl e gli ambulatori veterinari privati muniti dell'apposito lettore.

IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DELL’ANIMALE
E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, se cuccioli nel secondo mese di vita, all'Anagrafe canina del Comune di residenza o della ASL competente, in conformità alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e all’Ordinanza del 6 agosto 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Proprietari o detentori di cani già identificati ma non ancora registrati sono tenuti a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina. Il certificato d’iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.
Per l'identificazione deve essere applicato al cane un microchip contenente il codice identificativo con il quale viene poi registrato nell'anagrafe. Dal 1 gennaio 2005 il microchip è diventato l'unico sistema identificativo nazionale, in sostituzione del tatuaggio, che comportava alcuni problemi: scolorimento progressivo delle sigle tatuate, difficoltà di lettura per la presenza di peli, necessità di sedare o addirittura di anestetizzare il cane per tatuarlo. Possono, tuttavia, esserci ancora cani registrati con tatuaggio prima del 2005. In tali casi, qualora il tatuaggio non fosse più leggibile, il cane deve obbligatoriamente essere identificato con microchip ed essere nuovamente registrato nell'anagrafe.

COS’E’ IL MICROCHIP?
Il microchip è un piccolo dispositivo elettronico innocuo, di forma cilindrica di 11 millimetri di lunghezza e 2 millimetri di diametro, rivestito di materiale biocompatibile, che viene iniettato sotto la cute del cane dietro l'orecchio sinistro con una speciale siringa sterile monouso, al suo Interno contiene un codice numerico che identifica inequivocabilmente il cane stesso. Nei casi in cui è richiesto il possesso di un passaporto individuale del cane il numero di microchip, dovrà essere riportato nella pagina del documento relativa all'identificazione dell'animale, dove verranno specificati anche data d’impianto e localizzazione del microchip.


I VANTAGGI
Molteplici sono i vantaggi derivanti dall'adesione a questo sistema di registrazione dei cani:

- immediata identificazione del padrone o del detentore di un animale smarrito;

- deterrente ai furti: un animale sempre identificabile non può essere rivenduto;

- inibizione degli abbandoni, in quanto il cane porta per sempre in sé il nome del proprietario che, in caso di abbandono o incuria andrebbe incontro a pesanti sanzioni.


Nel caso in cui il proprietario o il detentore intenda rinunciare alla proprietà o alla detenzione dell’animale da affezione per sopravvenuta e comprovata impossibilità di mantenimento, deve darne immediata comunicazione al Sindaco del Comune di residenza che, accertata la fondatezza della motivazione, dispone il trasferimento dell’animale nelle strutture di ricovero.
Le spese per il ricovero nei canili degli animali da affezione, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari sono a carico dei proprietari o detentori. La rinuncia alla proprietà o detenzione e il mancato ritiro dai canili non esclude l’addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento sostenute dal Comune, salvo i casi di disagio socio-economico accertati dal Comune.


COSA SEGNALARE?
La scomparsa, la morte, il trasferimento a qualsiasi titolo dell’animale.

A CHI SEGNALARE?
Ai Servizi di Sanità animale dei Dipartimenti di Prevenzione delle Zone Territoriali – ASUR

QUANDO FARLO?
La scomparsa dell'animale va segnalata immediatamente con il mezzo di comunicazione più veloce, cui seguirà entro tre giorni comunicazione scritta che necessita di conferma entro cinque giorni dall'evento. La morte dell'animale entro il secondo giorno successivo all'evento, per consentire eventualmente al servizio veterinario l'accertamento delle cause di morte, anche in questo caso confermata per iscritto entro cinque giorni dall'evento.
La segnalazione di trasferimento deve essere fatta, entro 15 giorni, per iscritto e controfirmata dal nuovo proprietario
Per la violazione delle norme su esposte si applicano sanzioni amministrative pecuniarie
Sono equiparati all’abbandono, trascorsi sessanta giorni dalla notifica di avvenuto ritrovamento dell’animale da affezione, il mancato ritiro o la mancata rinuncia alla proprietà e come tale punibile ai sensi dell’art. 727 del Codice Penale così modificato dalla Legge 189/2004.

ATTENZIONE
Tutte le operazioni di iscrizione avverranno in maniera totalmente gratuita nei locali siti presso l’area della Fiera di Piazza (ex Siace) dalle ore 9,30 alle ore 13.00 di tutti i mercoledì dei mesi di Giugno e Luglio 2009.
Si avvisa inoltre che all’inosservanza dell’obbligo di cui sopra sarà applica la sanzione amministrativa da €. 86,00 a €. 520,00.

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