I NOSTRI SPOT

sabato 30 agosto 2008

I RANDAGI DI c.da SANTA CROCE



U.N.A. ARMERINA esprime la propria preoccupazione per il fenomeno del randagismo che anche a Piazza Armerina è diventato ormai un vero problema. Certe deprecabili iniziative individuali che mirano ad avvelenare i cani che in fin dei conti non hanno colpa di essere randagi non vanno messe in atto. Il problema del randagismo non si risolve di certo in questo barbaro modo; è vero questo fenomeno è diventato davvero un probema e non si può fare finta che non esista ma occorrono iniziative costruttive ,aderire a quelle già in atto e non pensare che delle "polpette" risolvano tutto.


Un ruolo attivo dei cittadini a tal fine può e deve essere svolto . Ci appelliamo ,dunque,alle coscienze dei cittadini ed al loro profondo senso civico invitandoli a denunciare presso le autorità competenti certe iniziative ricordando e sottolineando che chi maltratta, abbandona o, come si pensa di fare con i cani di c.da santa croce, avvelena un cane commette reato punito dalle leggi dello Stato (articolo 727 del Codice Penale) con una sanzione fino a 5000,00 euro o anche con la reclusione. a nostro vedere abbandonare un animale è soprattutto un reato “morale” indice di profonde lacune culturali, un gesto di profonda inciviltà che come tale non può essere lasciato ancora passare in silenzio.


Per questo, se tutti saremo in grado di “dare voce” alla nostra coscienza, potremmo fermare coloro che ancora considerano un animale un oggetto da usare finché si vuole per poi gettarlo ai margini di una strada nella migliore delle ipotesi. UNA ARMERINA resta a disposizione dell'amministrazione per trovare insieme una soluzione e di tutti coloro che hanno a cuore la causa animalista.

UNA SCELTA CONSAPEVOLE

Perché un parco - canile?

Una scelta alternativa rispetto alle strutture tradizionalmente più note ma precisa circa le ratteristiche strutturali e gestionali del futuro ricovero per cani che rappresenta una evidente inversione di tendenza. Non può più essere una desolata struttura in cemento, né un complesso in batteria ma un luogo in cui prati e alberi prevalgano sul costruito. Una struttura per cosi dire più a misura di cane, per uscire dai consueti schemi strutturali che utilizzano per i canili particolari criteri architettonici mutuati, ad esempio, dalle strutture zootecniche.

La realizzazione di un canile è un lavoro particolare, in cui oltre al rispetto della normativa vigente, bisogna saper coniugare la conoscenza del comportamento animale (sia del singolo che del branco) con le esigenze tecnico costruttive e logistiche di un sistema di gestione molto singolare.
L’obiettivo principale, è il benessere degli animali, che va coniugato con la possibilità di rendere le visite degli utenti piacevoli e rilassanti. La struttura deve assolvere una serie di funzioni, ovvero dovrà essere munita di un padiglione sanitario, di un padiglione servizi con i magazzini, la cucina, i locali per gli operatori , di un ufficio adozione, etc...; il tutto, ovviamente, in ottemperanza a tutte le indicazioni imposte dall’ASL di competenza, nel rispetto della vigente legislazione, con particolare riferimento ai servizi a rete (adduzione e scarichi).
La struttura sanitaria con centro di sterilizzazioni è fondamentale per una politica seria di lotta al randagismo, lotta che ogni Comune (singolo o consorziato) dovrebbe intraprendere in ottemperanza alla L.281/91.
I box possono essere di varie misure a seconda della tipologia e del numero di cane che lo abiterà.
Si adottano dimensioni e forme specifiche che non costringano l’animale in spazi angusti e/o angoli chiusi, dove, potrebbe essere vittima di aggressività di ritorno da parte di suoi simili: è pacifico che, superati determinati numeri in spazi ridotti, aumenta fortemente la competitività e, di conseguenza, l’aggressività.

E’ questa la ragione per cui i box sono a piccoli gruppi: per evitare l’eccessivo stress degli ospiti.Ogni “alloggio” avrà uno spazio interno arredato con cucce, abbeveratoio, pedane, e uno spazio esterno coperto interamente o parzialmente a seconda dei casi. A sua volta ogni gruppo di box avrà la sua area verde e piantumata.

Tutto deve essere organizzato in modo da consentire agli addetti di muoversi agevolmente per svolgere le operazioni quotidiane e di lavorare in maniera razionale ed ergonomica.

Il Parco canile e’ concepito anche per essere una struttura pienamente fruibile dalla cittadinanza di ogni età, un luogo in cui passare piacevoli momenti di relax e contribuire a creare o potenziare quel rapporto di comunicazione con gli animali per il raggiungimento di una armoniosa cfonvivenza tra uomo-natura-animali. Un parco canile “tipo” oltre alle strutture tipiche di un canile dovrebbe comprendere:


  • Strutture destinate al pubblico con la funzione di collettore culturale per il parco: audiovisivi, libri, mostre, programmi di educazione scolastica alla natura e al rapporto con gli animali.
  • Parco giochi tematico per i bambini più piccoli la principale alberatura deve avere la relativa documentazione riportata su apposite targhette, percorsi “verdi” per esempio dedicati alle erbe officinali
  • Area per spettacoli di agilità e/o mostre canine
  • Area per educazione/ recupero cani aggressivi
  • Clinica veterinaria pensione/asilo (per cani) servizio funerario animali deceduti


Infatti il benessere per gli animali può essere studiato prendendo in considerazione parametri fisiologici, ecologici ed etologici, intendendo per benessere fisiologico una corretta funzionalità degli apparati e del metabolismo assicurata attraverso la possibilità di un adeguato movimento.
Per benessere ecologico intendiamo il possesso di un habitat caratterizzato da parametri architettonici che dovranno assicurare il rispetto degli indici bioclimatici (tasso di umidità, ricambio dell’aria, illuminazione). Il benessere etologico è legato alla possibilità di esplicare il proprio codice comportamentale di specie e di individuo. Un cane sano dal punto di vista psicologico sarà anche più facilmente adottabile.

lunedì 25 agosto 2008

06/08/2008 ANSA

OBBLIGO MICROCHIP E ANAGRAFE PER I CANIROMA

- Nella lotta contro gli abbandoni dei cani, pratica barbara molto comune in estate, la tecnologia fa la sua parte. Per questo oggi, con un'ordinanza urgente, il sottosegretario alla Salute, Francesca Martini, ha sollecitato Regioni e comuni a mettersi in regola con l'obbligo di microchip e anagrafe per tutti i cani, anche i trovatelli ospitati nei rifugi. L'obiettivo è assicurare così un'applicazione uniforme dello stesso provvedimento a livello nazionale. Solo nelle case degli italiani, i cani sono almeno sette milioni. Si stima siano invece 600mila i randagi in Italia, di cui solo un terzo ospitati nei canili-rifugio. "Questa ordinanza ribadisce la necessità del microchip e della registrazione dell'anagrafe e il fatto che questo avvenga in modo contestuale" spiega Raimondo Colangeli, dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (Anmvi), che ha partecipato al tavolo di confronto del ministero su questa materia. "Bene, poi, che a fare l'inoculazione del microchip sia personale medico e che si migliori la trasmissione dei dati fra anagrafe regionale e nazionale" afferma Colangeli, che sottolinea anche l'importanza del divieto di vendita dei cuccioli sotto i 60 giorni, perché "é un errore dal punto di vita comportamentale" sottrarli troppo presto alla mamma". Ecco i punti salienti dell'ordinanza:

- APPLICAZIONE MICROCHIP: essendo un atto medico, deve essere effettuata dai veterinari pubblici competenti per territorio o da veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale. Contestualmente all'applicazione del microchip i veterinari devono effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione accompagnerà il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.

- DIVIETI VENDITA: cuccioli di età inferiore ai due mesi o cani non identificati o registrati. A due mesi scatta infatti l'obbligo di inserire il microchip elettronico, che per i cani di età superiore diventa obbligatorio entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza.

- COMUNI: questi devono identificare e registrare in anagrafe i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture convenzionate e i sindaci sono responsabili dell'osservanza di tali procedure. Al fine di effettuare controlli di prevenzione del randagismo dovranno dotare la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile.

- PRODUZIONE MICROCHIP: questi possono essere prodotti e commercializzati unicamente da soggetti registrati presso il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dove viene assegnata una serie numerica di codici identificativi elettronici. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei microchip venduti.

- SCADENZE: entro 90 giorni dall'entrata in vigore dell'ordinanza, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali definirà, con un provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni, le modalità per assicurare l'interoperatività tra la banca dati canina nazionale e le anagrafi canine regionali. Lo stesso provvedimento individuerà un unico documento di identificazione e registrazione dei cani, che dovrà essere adottato in sostituzione della certificazione attuale.

mercoledì 6 agosto 2008

HELP MALTRATTAMENTI

UNA (uomo-natura-animali) Armerina aiuta chi è testimone di casi di maltrattamenti su animali a presentare denuncia agli organi di polizia giudiziaria competenti per intervenire ituzionalmente cioè:
  • Polizia municipale.
  • Polizia dello stato.
  • Guardia di finanza.
  • Carabinieri.
  • Corpo Forestale dello stato.

Per segnalare casi di maltrattamenti o di animali tenuti in condizioni inadatte, scrivere a: una.armerina@alice.it

Risponderà un volontario che prenderà nota della segnalazione e darà i consigli riguardanti il caso in questione, nella assoluta riservatezza.

Verranno scartate le segnalazioni anonime.

Solo per Piazza Armeina e zone limitrofe i volontari si occuperanno di verificare, con un sopralluogo al di fuori delle proprietà private, la veridicità di quanto segnalato e, nel caso in cui la segnalazione risulti veritiera, si attiveranno per risolvere il problema.

Spesso i casi di malcustodia sono solo la conseguenza di una scarsa cultura dei proprietari rispetto alle esigenze del proprio animale. In questi casi l'associazione si occupa di aiutare il proprietario a conoscere le reali esigenze dell’animale e ad adottare quegli accorgimenti che possano garantire all’animale stesso una migliore esistenza.

Altre volte ci si imbatte in veri e propri reati che verranno affrontati nel modo più opportuno, valutando attentamente caso per caso.

Fuori dalla provincia di Enna, per il momento non siamo in grado di dare assistenza diretta, causa mancanza di organico. Però siamo disponibili ad aiutare a distanza chi ci segnalerà casi di maltrattamenti in tutta Italia, questo potrà avvenire in due modi:

  1. Aiutando a compilare eventuale denuncia alle autorità competenti.
  2. Spedendo lettera ai proprietari di animali maltenuti, ma solo dopo aver ricevuto da chi segnala la documentazione fotografica e tutte le indicazioni necessarie riguardanti il caso.

Qui di seguito pubblichiamo un facsimile di denuncia da inviare agli organi di polizia giudiziaria e/o alla Procura della Repubblica, in modo che ognuno, autonomamente, possa intervenire immediatamente ed efficacemente se si trova ad essere testimone oculare di un maltrattamento.

Ricordiamoci sempre che chi è testimone di un reato ha il dovere e non solo il diritto di denunciarlo.

DENUNCIA PER MALTRATTAMENTO E UCCISIONE DI ANIMALI

Si deve compilare in carta semplice, da inviare agli organi sopra esposti di Polizia giudiziaria o al Magistrato della Procura della Repubblica (se la denuncia sarà ad un organo di polizia giudiziaria, è consigliabile scrivere per conoscenza anche al Procuratore della Repubblica).
Andranno indicati i vostri dati anagrafici, la residenza e l’esposizione dei fatti, allegando tutta la documentazione in vostro possesso.
Nei casi urgenti è consigliabile segnalare il fatto telefonicamente ad un organo di Polizia giudiziaria, facendo poi seguire una denuncia scritta.

Al Comando... (indicare l’organo di Polizia giudiziaria).
Al Signor Procuratore della Repubblica di ... (località dove è avvenuto il maltrattamento o l’uccisione).

Oggetto: Denuncia per maltrattamento e/o uccisione di animali.

Il sottoscritto ... (generalità complete).
Il giorno ... in località ... del Comune di ... sono stato testimone dei seguenti fatti ... (esposizione dettagliata dei fatti).
Trattasi di maltrattamento e/o uccisione di uno o più animali che ha provocato allo stesso grave strazio (specificare entualmente se i fatti sono ancora in atto e quindi il reato si sta ancora perpetrando ai danni dell’animale).

Tale fatto integra ad avviso dello scrivente il reato di cui all’articolo 189 c.p. del 20/07/04 (ex 727) il quale, in quanto illecito penale, rientra nella competenza generica di ogni organo di Polizia giudiziaria e di codesta Procura.
In questo contesto si indirizza il presente esposto alla S.V. fidando che vorrà ritenere il caso di Sua competenza e affinché i responsabili possano essere perseguiti penalmente.
Si chiede di accertare e perseguire penalmente i responsabili anche al fine di non permettere che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze. Si chiede inoltre di poter essere portato/a a conoscenza di un eventuale archiviazione ai sensi dell’articolo 408 del Codice di Procedura penale.

Luogo e data........
Firma

MALGOVERNO - MALTRATTAMENTI ORDINANZE COMUNALI O REGOLAMENTO DI POLIZIA MUNICIPALE

La malcustodia di animali, spesso non viene riconosciuta come maltrattamento dalle autorità competenti. Anche se noi sappiamo bene che un cane rinchiuso in un box di piccole dimensioni o che è costretto a stare per tutta la vita legato ad una catena, spesso anche molto corta, si trova a tutti gli effetti in una situazione perenne di maltrattamento, con i mezzi legali oggi in nostro
possesso è difficile intervenire efficacemente. La legge è inadeguata e non ci consente, se non nei casi gravi di malcustodia, di portare a termine con successo le denunce fatte e ancor più difficile se ad essere malcustoditi e quindi maltrattati, non sono gli animali di affezione (cani e gatti), ma altri animali che solitamente vengono usati per scopi alimentari o altro.

Per esperienza, abbiamo potuto constatare che la strategia più efficace (in particolare per gli animali di affezione), è scrivere una lettera raccomandata al proprietario dell’animale, chiedendogli di migliorane le condizioni, dandogli anche dei consigli utili, per consentire una vita decente all’animale malcapitato. Informando poi il proprietario dell’animale, che se la situazione restasse invariata, provvederemo in seguito ad avvisare le autorità competenti riguardo il presunto maltrattamento in questione.

Quello che ci può essere di notevole aiuto sono le ordinanze comunali o i regolamenti di polizia municipale che valgono su tutto il territorio del comune che le ha adottate. Queste sono delle leggi a tutti gli effetti e tutti gli organi di Polizia giudiziaria sono tenuti a farle rispettare. Va da sé che queste ordinanze devono includere articoli riguardanti il modo di tenere gli animali,
dando misure esatte dei box e delle catene di trattenimento, ecc.

A tal proposito chiediamo a tutti quelli che vedono e vogliono denunciare a noi o alle autorità giudiziarie casi di malgoverno, di informarsi presso il Comune o la Polizia municipale, dove la malcustodia – maltrattamento è in atto, se esiste un regolamento o un Ordinanza Comunale.
Se non esiste un regolamento, vi chiediamo sfruttando le vostre conoscenze, o mettendovi in contatto con qualche gruppo o associazione animalista o ambientalista del luogo, di invitare le amministrazioni Comunali di adottarne una, magari prendendo come esempio ordinanze già esistenti in altri Comuni e che hanno un forte carattere animalista: esempio Monza o Lodi.

STATUTO

STATUTO

Art. 1 – E’ costituita nel pieno rispetto della Costituzione, delle disposizioni del Codice Civile, delle leggi speciali e regionali in materia una associazione culturale di volontariato, con la denominazione di: “UNA (uomo-natura-animali) Armerina” o, in forma abbreviata “UNA ARMERINA”. L’associazione non ha fini di lucro ed è totalmente indipendente da ogni e qualsiasi organizzazione politica, partitica, religiosa.
Art. 2 – L’associazione ha sede in Piazza Armerina c.da Scarante s.n.c. presso l’istituto “La Malfa”. Il Consiglio Direttivo può, con delibera, trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune.
Art. 3 - L’associazione ha lo scopo tutelare e valorizzare la tutela dell’ambiente naturale (rurale e urbano) e delle sue risorse promuovendo il costante equilibrio nel rapporto uomo-natura-animali ed il rispetto per ogni forma di vita animale e vegetale per l’eliminazione di ogni forma di violenza, crudeltà e sofferenza.
Lo scopo verrà perseguito attraverso una opera di sensibilizzazione e di educazione dei cittadini (con mostre fotografiche ed informative, interventi sui mass-media, con incontri, conferenze e dibattiti anche in scuole) e delle varie realtà politiche e sociali, anche in collaborazione con vari Enti pubblici interessati. La sua attività principale consiste in:
-prevenzione del randagismo in genere chiedendo l’attuazione delle norme di legge emanate in questo campo, promovendone di nuove più efficaci e stipulando convenzioni con enti locali per la gestione di canili e rifugi per animali abbandonati.
-promozione delle adozioni di animali abbandonati
-promozione di un’etica bio-centrica
-promozione di una ricerca senza l’utilizzo di animali
-promozione del riconoscimento dei diritti alla vita, alla non sofferenza, alla libertà ed all’integrità di uomini ed animali non umani
-promozione, disciplina e organizzazione di attività di tutela del diritto degli animali ad una vita etologicamente corretta nel rispetto delle norme di legge esistenti e promuovendone l’emanazione di migliori
-favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo natura animali sia in ambiente urbano che rurale
-favorire l’attuazione e controllare l’attività di gestione di canili e di rifugi per animali abbandonati
-stimolare la collaborazione con Servizi ed Enti Pubblici e Privati che operino nel settore animale ed ambientale al fine di ottenere l’ottimizzazione nell’applicazione delle leggi esistenti e, possibilmente, per ottenere l’emanazione di regolamenti-ordinanze-decreti, anche localmente, più favorevoli
-attuare ogni possibile intervento per impedire maltrattamenti, uccisioni, trascuratezza e superficialità in campo animale
-promozione del rispetto delle differenze culturali e tradizionali come elemento prezioso di eredità comune, purché non siano in contrasto con le finalità ed i principi di questo statuto e non siano lesive dei diritti alla vita, alla non sofferenza, all’integrità, alla libertà di umani e non umani
-presentare esposti, ricorsi, denuncie per la mancata applicazione delle leggi esistenti da parte degli organi preposti.
L’associazione aderisce a UNA Movimento ecologico nazionale- Associazione di Volontariato con sede in San Piero a Sieve (Firenze) di cui è stata autorizzata ad utilizzare il nome ed il marchio.
L’Associazione, quale organismo preposto allo sviluppo di iniziative inerenti alla tutela dei diritti degli animali, dell’uomo e della natura può farsi promotrice di attività culturali in genere e di quante altre siano atte a favorire il perseguimento delle finalità associative.
Art. 4 – L’attività della associazione è svolta attraverso i volontari che operano in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente fissati dall’associazione stessa; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato come pure di ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale.
Art. 5 – Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l’associazione trae le risorse economiche da contributi privati e pubblici, da offerte liberamente elargite da cittadini, cessione di beni prodotti dai volontari o ricevuti a titolo gratuito ai fini di sovvenzione, cessione di materiale informativo dell’associazione in concomitanza di campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’associazione stessa, donazioni e lasciti testamentari.
Gli eventuali avanzi di gestione sono destinati alle finalità istituzionali dell’associazione.
Art. 6 – Possono essere soci dell’associazione le persone fisiche senza limitazione di cittadinanza e di residenza purché condividano e perseguano le finalità dell’associazione stessa.
Per essere ammessi a far parte dell’associazione gli aspiranti debbono riconoscersi nello statuto e nelle finalità associative, non possono svolgere attività in contrasto con le finalità associative medesime né assumere comportamenti in antitesi con le stesse. I soci sono solo onorari, non pagano quota associativa e ricevono la qualifica su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo in riconoscimento della convinzione dimostrata nella causa associativa. La qualifica di socio onorario è a tempo indeterminato e cessa con la morte del socio, con le dimissioni o con la revoca decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi determinati dal comportamento del socio che possa danneggiare il buon nome dell’associazione. In caso di esclusione il socio avrà il diritto di fare ricorso appellandosi all’assemblea dei soci la quale, previo contraddittorio, deciderà in via definitiva.
I soci hanno il diritto di: partecipare alle assemblee e votare per la nomina delle cariche sociali e per l’approvazione del rendiconto, conoscere i programmi dell’associazione, proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo, conoscere gli atti ed i registri dell’Associazione; i soci hanno il dovere di osservare le norme dello Statuto e le deliberazioni degli organi sociali, di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
Art. 7 – Sono organi dell’associazione :
L’assemblea dei soci ordinaria che si tiene regolarmente l’ultimo sabato prima del Natale di ogni anno per l’approvazione del rendiconto dell’anno che sta finendo e per stabilire le direttive e le previsione economiche per l’anno che deve iniziare nonché per l’elezione delle cariche sociali ogni tre anni. Può essere convocata anche su richiesta del Consiglio e di un decimo dei soci con specifica degli argomenti da porre all’ordine del giorno. L’assemblea straordinaria è convocata per modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’associazione. La convocazione dei soci per le assemblee ordinaria e straordinaria avviene per lettera semplice nonché per affissione nella sede sociale fermo restando l’appuntamento prefissato dell’ultimo sabato prima di ogni Natale.
L’assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. E’ presieduta dal Presidente dell’associazione o dal Vice Presidente, il verbale è redatto da persona nominata dal presidente dell’assemblea. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice. L’Assemblea straordinaria per le modifiche allo Statuto e all’Atto Costitutivo delibera con la presenza di almeno i 3/4 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio l’Assemblea straordinaria delibera con il voto di almeno 3/4 degli associati (art. 21 C.C.). Le votazioni avvengono per alzata di mano.
Il Consiglio Direttivo composto da quattro membri che dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente ed ha come compito quello di elaborare il programma dell’associazione, di elaborare il rendiconto e le previsione economiche, di accettare i nuovi soci onorari, di deliberare su tutti gli affari attinenti l’amministrazione della associazione e gli interventi anche non programmabili che si possano verificare.
La carica di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo, così come tutte le cariche elettive, non comportano alcun compenso salvo la possibilità di rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione entro i limiti preventivamente fissati dall’Associazione stessa.
Art. 8 – Il Presidente dell’associazione, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta a tutti gli effetti di legge l’associazione, convoca il Consiglio, ne presiede le adunanze, ne firma le deliberazioni, firma il rendiconto annuale e le previsione economiche, firma la corrispondenza, presiede le assemblee. In sua assenza o temporaneo impedimento le sue funzione sono esercitate dal Vice Presidente.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ad iniziativa del Presidente o su richiesta degli altri componenti il Consiglio medesimo e le deliberazioni verranno prese a maggioranza semplice.
In caso di dimissioni il Consiglio dimissionario rimane in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nuova nomina.
Art. 10 – L’associazione, riconoscendosi negli ideali e negli scopi di UNA (uomo natura animali) Movimento ecologico nazionale – Associazione di Volontariato con sede a San Piero a Sieve (FI), aderisce a detto movimento del quale, dietro autorizzazione e concessione, utilizzerà il nome ed il marchio dietro l’impegno a rispettarne l’azione, l’indirizzo e le politiche generali a tutela degli animali alla luce delle posizioni etiche del Movimento stesso.
L’associazione non avrà alcun vincolo di subordinazione con Una (uomo natura animali) Movimento ecologico Nazionale, né alcun rapporto di dipendenza patrimoniale, economica e finanziaria dovendo essa stessa provvedere in piena autonomia al reperimento ed alla gestione amministrativa dei fondi occorrenti al perseguimento dei propri scopi. L’associazione parteciperà con un proprio delegato alle riunioni della Consulta Nazionale che saranno indette dal Movimento Ecologico Nazionale per fissare le linee di azione di tutto il movimento UNA.
Art. 11 – All’associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione della attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento l’associazione devolve il suo patrimonio ad altre organizzazioni analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 12 – Per tutto quanto non sia previsto nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle leggi speciali che regolano il settore.
Piazza Armerina, li 28 Febbraio 2008

Presidente
Annunziata Bucalo

Vice Presidente
Carmela Prestifilippo

Segretario - Tesoriere
Gianluca Messina

Consigliere
Guido Lentini

SEI D'ACORDO ALLA REALIZZAZIONE DI UN PARCOCANILE IN CITTA'?